Direttiva riguardante la condotta nelle attività pubblicitarie dei distributori Vision International People Group sui mezzi di comunicazione di massa
Queste regole sono volte a governare l’attività pubblicitaria svolta dai distributori nei mezzi di comunicazione di massa al fine di aumentare le vendite di prodotti e ampliare le reti di distribuzione; queste regole sono inoltre mirate a proteggere i consumatori dalle informazioni incomplete sul prodotto e ad incoraggiare la concorrenza tra i distributori di VISlON International People Group (d’ora in poi definita "la Società").
Queste regole e regolamenti si applicano a tutti i distributori della Società: quest’ultima si riserva il diritto di modificare le regole specificate qui di seguito, previa comunicazione.
1. Mezzi di comunicazione di massa, ai fini del presente regolamento, sono da intendersi i periodici stampati (giornali, riviste, almanacchi, bollettini, ecc.), la televisione, la radio, i siti web e le pagine Internet sulla rete mondiale, che diffondono periodicamente (con una frequenza non inferiore a una volta l’anno) le informazioni a un numero indefinito di persone.
2. Attività pubblicitaria di un distributore della Società è da intendersi come la diffusione delle informazioni o la diffusione da parte di terzi dietro autorizzazione di un distributore, sulla possibilità di fare affari con la Società e sui Prodotti della società stessa e la possibilità di ottenerli.
3. I distributori hanno il diritto di fare quanto segue, secondo la propria discrezione e in conformità con i requisiti specificati al paragrafo 5 del presente regolamento:
— svolgere un’attività pubblicitaria sui mezzi di comunicazione di massa in qualsivoglia forma desiderata;
— utilizzare le informazioni contenute nella documentazione ufficiale della Società, nei materiali di riferimento e nei materiali promozionali della Guida del Distributore;
— utilizzare i nomi dei Prodotti della Società nei suoi materiali promozionali;
— inserire nei suoi materiali promozionali informazioni ricavate dai mezzi di informazione della Società, ovvero la rivista "People Planet" e il sito Internet www.vipgroup.net insieme ai riferimenti richiesti alle risorse dei suddetti mezzi di informazione;
— utilizzare campioni di materiali promozionali precedentemente approvati dalla Società, in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
— utilizzare i marchi registrati della Società nei materiali promozionali.
4. I distributori non hanno il diritto di:
— includere nei materiali promozionali informazioni false sui prodotti della Società;
— fuorviare le persone esagerando la portata del potenziale guadagno derivante dalle attività di distribuzione o affermando che i guadagni siano garantiti e che si possano conseguire senza alcuno sforzo da parte dei distributori;
— utilizzare informazioni riservate sulla Società o su altri distributori nei materiali promozionali;
— agire a danno di altri distributori o della Società servendosi dei materiali promozionali.
5. L’attività pubblicitaria dei distributori sui mezzi di comunicazione di massa è consentita solamente dopo il ricevimento di un’autorizzazione scritta da parte della Società, tranne nei casi previsti al punto 9 del presente regolamento.
6. Per ricevere l’autorizzazione alla diffusione di materiale pubblicitario sui mezzi di comunicazione di massa, un distributore è tenuto a contattare il DRD nel paese in cui il mezzo di comunicazione è registrato, e in cui egli ha intenzione di diffondere il suo materiale promozionale, insieme a una dichiarazione scritta riguardante il luogo in cui le informazioni saranno pubblicate e l’orario approssimativo di pubblicazione del programma televisivo e/o radiofonico, la pubblicazione periodica o su rete mondiale. Le domande possono essere inviate personalmente da un distributore, attraverso un altro distributore, o inviate via posta (o fax), oppure via posta elettronica.
Il distributore dovrà allegare alla domanda quanto segue:
— il testo completo della pubblicità o dell’articolo che intende pubblicare;
— un’audiocassetta o video cassetta contenente il materiale promozionale che intende distribuire;
— un listato completo del sito Internet o della pagina web che invierà sul World Wide Web, insieme all’indirizzo URL corrispondente.
7. Il DRD inoltrerà le domande all’ufficio del paese, che esaminerà il contenuto delle relative informazioni rispetto alla documentazione ufficiale della Società, le informazioni sui suoi prodotti, i materiali promozionali della Società.
Se necessario, l’ufficio legale apporterà le opportune modifiche al testo del materiale promozionale inoltrato dal distributore, che è dunque soggetto ad approvazione da parte della Società. Eventuali emendamenti, modifiche e correzioni effettuate dagli esperti della Società al materiale promozionale (sia editoriali sia di contenuto), nonché le raccomandazioni della Società relative al materiale promozionale, sono vincolanti.
8. Un distributore che ha ricevuto l’autorizzazione della Società a utilizzare i materiali pubblicitari sui mezzi di informazione di massa è tenuto a pubblicarli nella forma specificata da questa autorizzazione, dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie al testo del materiale promozionale.
9. L’autorizzazione della Società non è richiesta nel caso in cui il materiale promozionale si limiti alle riproduzioni della pubblicità autorizzata dagli uffici di rappresentanza locali della Società.
10. Le regole stabilite dal seguente regolamento sono altresì applicabili a depliant, opuscoli, libri e altro materiale stampato che i distributori stabiliscano di diffondere a fini pubblicitari.
11. I distributori che hanno violato le regole sull’attività pubblicitaria stabilite dal presente regolamento, o che hanno pubblicato materiale promozionale senza l’autorizzazione della Società oppure materiali non conformi all’autorizzazione della Società, possono essere passibili di sanzione, conformemente alle procedure delineate nel Codice Etico della Società, oltre alla responsabilità civile o penale prevista dalla legislazione in vigore.